Statuto della Fondazione AEM
Articolo 1 - Denominazione
1.1 Per iniziativa di AEM S.p.A. ("Fondatore Costituente"), è costituita una
fondazione di diritto privato denominata "Fondazione AEM" di seguito la "Fondazione".
Articolo 2 - Sede
2.1 La Fondazione ha sede in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 4.
Articolo 3 - Scopo
3.1 La Fondazione non ha fini di lucro ed opera nell'ambito territoriale della
Regione Lombardia.
3.2 La Fondazione persegue finalità di pubblica utilità e solidarietà sociale e,
più in particolare, si propone di perseguire nell'ambito territoriale della Regione Lombardia:
-
la salvaguardia e la valorizzazione della storia e della cultura aziendale di AEM;
-
il sostegno alla ricerca scientifica e all'implementazione di tecnologie innovative nel campo
dell’energia e dei servizi a rete – che sono stati e sono il tratto caratteristico di AEM - avendo
come obiettivo il risparmio energetico e la salvaguardia dell'ambiente, tramite proprie strutture o
l'Università o altri enti di ricerca; la formazione e l'aggiornamento in tali settori;
-
la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni storici e culturali testimonianza
dell'evoluzione e del progresso realizzati nel campo dell'energia da AEM, ivi inclusi l'archivio
storico, l'archivio fotografico, la collezione di oggetti, la raccolta di opere a stampa e
materiale audiovisivo che potranno essere conferiti da AEM alla Fondazione, e promozione e
diffusione della conoscenza di tali beni;
-
la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali costituenti la collezione
di opere d'arte creata da AEM, qualora fosse dalla stessa conferita alla Fondazione;
-
la tutela, la conservazione e la valorizzazione degli edifici industriali dell'AEM aventi
interesse storico-culturale-archeologico che potranno essere conferiti da AEM alla Fondazione, e la
promozione e diffusione della conoscenza di tali edifici.
3.3 Ai suddetti scopi la Fondazione potrà, tra l'altro:
-
organizzare la ricerca e lo studio, anche mediante la creazione di centri di ricerca e la
raccolta e archiviazione di pubblicazioni, documenti, dati ecc.;
-
sovvenzionare l'attività di ricercatori o docenti italiani o stranieri presso strutture
lombarde, concedere borse di studio e premi;
-
attuare seminari, corsi, convegni ed ogni altra iniziativa atta a favorire l'approfondimento e
lo scambio di conoscenze scientifiche;
-
contribuire a sostenere l'attività di altri organismi scientifici operanti in Lombardia;
-
prestare opera di consulenza a favore di Enti pubblici o privati;
-
pubblicare o finanziare opere o periodici che svolgano una funzione utile per la ricerca o per
la divulgazione nei campi di cui sopra;
-
conferire riconoscimenti alla ricerca nei medesimi campi;
-
promuovere e divulgare la cultura artistica e la conoscenza dei beni storici e culturali della
Fondazione, con finalità di educazione ed istruzione nell'ambito storico ed artistico.
Nelle suddette attività, la Fondazione avrà cura di promuovere e favorire, in quanto
possibile, la collaborazione con gli enti locali e con altre istituzioni della Lombardia.
3.4 Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può, tra l'altro:
- stipulare ogni atto o contratto di qualsiasi natura, anche per il finanziamento delle
operazione deliberate, ivi compresi, a titolo esemplificativo, l'assunzione di prestiti e mutui, a
breve o a lungo termine, la locazione, l'acquisto di beni, anche immobili, l'assunzione di
personale, che sia considerato opportuno ed utile per il raggiungimento degli scopi della
Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque
posseduti, anche predisponendo e approvando progetti e lavori di consolidamento e manutenzione
straordinaria;
- promuovere ed organizzare seminari, manifestazioni, convegni, incontri, mostre, procedendo alla
pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un
organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale e scientifico regionale, nazionale ed
internazionale ed il pubblico;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, direttamente od
indirettamente, per il perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione; la Fondazione
potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere alla costituzione dei predetti organismi;
- richiedere contributi pubblici e privati;
- stipulare convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti
Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi
della Fondazione;
- stipulare convenzioni per la gestione di singole opere, collezioni e raccolte di opere;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di
commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in
genere;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità
istituzionali.
3.5 La Fondazione potrà quindi effettuare tutte le operazioni di carattere
strumentale per il perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura
economico-finanziaria, purchè le medesime non assumano carattere di prevalenza, stante la natura
non lucrativa dell'ente.
Articolo 4 - Patrimonio
4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dal fondo di dotazione iniziale come indicato nell'atto costitutivo, formato dai beni conferiti
a titolo di liberalità da AEM S.p.A. all'atto della costituzione;
-
dagli ulteriori beni che potranno essere conferiti a titolo di liberalità da AEM S.p.A.;
-
dai conferimenti in denaro, beni mobili, immobili e altre utilità effettuati dai Partecipanti
Istituzionali (come definiti nel successivo articolo 7);
-
dalle donazioni, eredità, legati, elargizioni disposti da privati e da enti con espressa
destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
-
dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti territoriali o da altri
enti pubblici o privati;
-
da ogni altra entrata destinata dal Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo.
4.2 Costituiscono mezzi per lo svolgimento delle attività della Fondazione:
- i proventi dei beni mobili ed immobili attribuiti da AEM, dai Partecipanti Istituzionali o da
terzi;
- le somme assegnate a titolo di contributo da AEM, dai Partecipanti Istituzionali o da
terzi;
- gli eventuali contributi erogati, anche in via straordinaria, dallo Stato, dagli Enti
territoriali o da altri enti pubblici e privati in genere, nazionali ed esteri;
- i proventi derivanti dagli eventuali accordi stipulati per l'esplicazione delle attività
istituzionali;
- gli eventuali proventi delle proprie iniziative e ogni altra acquisizione per contributi,
sovvenzioni, donazioni, eredità e lasciti non specificamente destinati a incremento del
patrimonio.
4.3 La Fondazione non può distribuire, nemmeno in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione, salvo che la destinazione o la distribuzione sia imposta dalla legge
Articolo 5 - Rapporti istituzionali scientifici e culturali
5.1 Nel rispetto della propria autonomia istituzionale ed in conformità alle leggi
vigenti, la Fondazione potrà agire con spirito di collaborazione e di solidarietà con organismi e
istituzioni nazionali e internazionali.
5.2 Per l'esplicazione delle attività la Fondazione potrà stipulare convenzioni
con istituti, enti, organismi pubblici e privati, sia nazionali che esteri.
Articolo 6 - Membri della Fondazione
Sono membri della Fondazione:
- il Fondatore Costituente;
- i Partecipanti Istituzionali.
Articolo 7 - Partecipanti Istituzionali
7.1 Sono Partecipanti Istituzionali gli Enti Pubblici Territoriali, le Camere di
Commercio, gli altri Enti Pubblici, le Università, le Accademie della Regione Lombardia nonché
altri enti o società pubbliche e private che condividano lo scopo della Fondazione, che vengano
cooptati con il consenso del Fondatore Costituente e contribuiscano al Fondo di Dotazione con un
importo iniziale non inferiore a Euro 100.000,00.
7.2 Ciascun Socio Partecipante Istituzionale dovrà versare un contributo annuo non
inferiore ad Euro 50.000,00.
Articolo 8 - Recesso ed esclusione dei Partecipanti Istituzionali
8.1 I Partecipanti Istituzionali possono recedere dalla Fondazione con un
preavviso di almeno 6 mesi, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte.
8.2 Il Consiglio di Amministrazione decide l'esclusione dei Partecipanti
Istituzionali per grave motivo, fra cui, a titolo meramente esemplificativo, l'inadempimento degli
obblighi derivanti dal presente Statuto, incluso l'obbligo di effettuare contribuzioni e
conferimenti, la morosità, un comportamento giudicato incompatibile con la permanenza nella
Fondazione.
8.3 I Partecipanti non possono ripetere i contributi versati alla Fondazione né
rivendicare diritti sul suo patrimonio.
Articolo 9 - Organi
Sono organi della Fondazione:
- il Collegio dei Partecipanti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Collegio dei revisori.
Articolo 10 - Collegio dei Partecipanti
10.1 Il Collegio dei Partecipanti è composto dal Fondatore Costituente e dai
Partecipanti Istituzionali.
10.2 Il Collegio dei Partecipanti, oltre alle attribuzioni previste da altri
articoli del presente Statuto:
- formula proposte e indicazioni non vincolanti sugli indirizzi relativi all'attività della
Fondazione;
- nomina la minoranza dei consiglieri di amministrazione;
- nomina un membro effettivo ed uno supplente del Collegio dei Revisori.
Articolo 11 - Convocazione e Quorum delle adunanze del Collegio dei Partecipanti
11.1 Il Collegio dei Partecipanti si riunisce almeno una volta all'anno. E'
presieduto dal legale rappresentate pro-tempore del Fondatore Costituente che provvede altresì alla
sua convocazione, con avviso spedito con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la
ricezione, da inviarsi almeno tre giorni prima di quello della riunione.
11.2 L'adunanza del Collegio è valida, in prima convocazione, se è intervenuta
almeno la maggioranza dei Partecipanti. In seconda convocazione l'adunanza è valida qualunque sia
il numero dei Partecipanti. L'adunanza in seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore
dopo quella in prima convocazione.
11.3 Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti all'adunanza. Ciascun
Partecipante ha diritto ad un voto.
11.4 Ciascun membro del Collegio, in caso d'impossibilità a partecipare, può
conferire delega scritta ad un altro Partecipante. Ciascun Partecipante può ricevere non più di due
deleghe.
11.5 Gli Enti, dotati o meno di personalità giuridica, possono partecipare alle
adunanze a mezzo dei loro legali rappresentanti o di persone da questi designate per iscritto.
11.6 Delle riunioni e delle deliberazioni del Collegio dei Partecipanti si
terranno verbali stesi su apposito libro delle adunanze.
11.7 Sin tanto che non aderiranno alla Fondazione uno o più Partecipanti
Istituzionali, le attribuzioni del Collegio dei Partecipanti spetteranno al Fondatore Costituente,
che le svolgerà quale organo monocratico.
Articolo 12 - Consiglio d'Amministrazione
12.1 L'amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio di
Amministrazione composto da un numero dispari di consiglieri compreso tra 3 e 7.
12.2 Il Presidente ed i membri del primo Consiglio sono nominati all'atto della
costituzione della Fondazione. Successivamente la maggioranza assoluta dei consiglieri, incluso il
Presidente della Fondazione, sono nominati dal Fondatore Costituente, la minoranza dal Collegio dei
Partecipanti.
12.3 I consiglieri durano in carica tre esercizi salvo dimissioni e sono
rinnovabili.
12.4 In caso di dimissioni, morte o interdizione di uno o più consiglieri che non
rappresentino la maggioranza del Consiglio, si procederà alla sostituzione mediante cooptazione da
parte del Consiglio di Amministrazione. I consiglieri così nominati rimarranno in carica sino alla
decadenza del Consiglio in carica.
12.5 Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare la maggioranza dei
consiglieri decadrà l'intero Consiglio.
12.6 Qualora il Fondatore Costituente o il Collegio dei Partecipanti non
provvedano a nominare i consiglieri entro 45 giorni dalla scadenza del mandato, il Consiglio sarà
in tutto o in parte nominato dal Consiglio uscente.
Articolo 13 - Poteri del Consiglio di Amministrazione
13.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che indirizza e gestisce
l'attività della Fondazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad
eccezione solo di quelli che ai sensi di legge o del presente Statuto sono espressamente riservati
ad altri organi.
13.2 Ha in particolare i seguenti poteri non delegabili
- formula e definisce gli indirizzi della Fondazione, predispone ed esegue i
programmi;
- può nominare, se ritenuto opportuno, il Segretario Generale;
- redige ed approva ì bilanci preventivi e consuntivi, determinando la destinazione degli
eventuali avanzi di gestione;
- procede alle modificazioni del presente Statuto e delibera l'eventuale scioglimento e/o
trasformazione della Fondazione;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti nonché l'acquisto e l'alienazione di
beni immobili e mobili;
- decide sull'amministrazione e sulla messa a reddito del patrimonio e di ogni bene ricevuto
dalla Fondazione.
13.3 Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente,
sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione
assunta e depositata nelle forme di legge.
13.4 Il Consiglio può altresì nominare procuratori per singoli atti o categorie di
atti.
Articolo 14 - Presidenza, convocazione e quorum delle riunioni del Consiglio di
Amministrazione
14.1 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di
impossibilità di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.
14.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consiglio, di
propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri, con avviso spedito con qualsiasi
strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, da inviarsi almeno tre giorni prima di
quello della riunione.
14.3 In caso di urgenza, il Consiglio è convocato con le medesime modalità, con
almeno 24 ore di preavviso.
14.4 L'avviso di convocazione deve indicare il giorno e l'ora della convocazione e
contenere l'ordine del giorno.
14.5 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno.
14.6 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza,
anche mediante tele e/o videoconferenza, della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera
con la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
14.7 Le delibere concernenti le modifiche dello Statuto e lo scioglimento della
Fondazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza semplice dei consiglieri.
14.8 Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante sottoscrizione e invio
con strumenti informatici della verbalizzazione per approvazione.
14.9 Le delibere constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario
Generale.
Articolo 15 - Il Presidente della Fondazione
15.1 II Presidente della Fondazione, sarà nominato dal Fondatore Costituente e ha
la legale rappresentanza della Fondazione; adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti
necessari, informandone il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
15.2 Spetta al Presidente richiedere il riconoscimento giuridico regionale della
Fondazione.
15.3 Il Presidente può temporaneamente delegare singole facoltà di sua competenza
ad altro membro del Consiglio di Amministrazione o ad eventuali procuratori speciali per
determinati atti o categorie di atti.
Articolo 16 - Segretario Generale
16.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina, anche fra persone che non sono membri
del Consiglio, il Segretario Generale.
16.2 Il Segretario Generale cessa dalla carica unitamente al Consiglio che lo ha
nominato.
16.3 In ogni caso, il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione delle quali redige i verbali.
16.4 Può essere incaricato di rendere operative le decisioni del Consiglio e gli
possono essere attribuiti poteri di ordinaria amministrazione della Fondazione.
Articolo 17 - Collegio dei Revisori
17.1 l Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due
supplenti. Il presidente, un altro revisore effettivo ed un revisore supplente sono nominati dal
Fondatore Costituente, un revisore effettivo ed uno supplente sono nominati dal Collegio dei
Partecipanti ai sensi del precedente articolo 10. Analogamente a quanto disposto dall'articolo 11.7
sin tanto che non aderiranno alla Fondazione uno o più Partecipanti Istituzionali, le attribuzioni
del Collegio dei Partecipanti, relative alla nomina dei revisori, spetteranno al Fondatore
Costituente, che le svolgerà quale organo monocratico.
17.2 I revisori devono essere scelti fra persone iscritte all'albo dei revisori
contabili tenuto presso il Ministero di Giustizia.
17.3 Il Collegio dei Revisori dura in carica per tre esercizi ed i suoi componenti
possono essere confermati.
Articolo 18 - Funzioni del Collegio dei Revisori
18.1 Il Collegio dei Revisori esercita funzioni di vigilanza sull'attività
amministrativa della Fondazione.
In particolare:
- redige la relazione sui bilanci;
- accerta la regolare tenuta della contabilità;
- compie periodiche verifiche della cassa, dei valori e dei titoli della Fondazione.
18.2 I componenti del Collegio hanno la facoltà di assistere alle adunanze del
Consiglio di Amministrazione possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad
atti di ispezione e di controllo.
Articolo 19 - Indennità
Le cariche ricoperte negli organi della Fondazione, inclusa quella del Presidente, sono
gratuite.
Al Segretario Generale potrà eventualmente essere riconosciuto un compenso con delibera del
Consiglio di Amministrazione.
Articolo 20 - Comitati tecnico-scientifici e culturali
Se reputato necessario, potranno essere costituiti uno o più Comitati tecnico-scientifici ovvero
Comitati culturali con il compito di elaborare proposte e formulare pareri sui diversi campi di
attività della Fondazione.
I Comitati sono nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne determina la durata e le
funzioni.
Al Presidente compete l'avvio della procedura per la nomina e l'insediamento, nonché per
provvedere alle eventuali sostituzioni o integrazioni che si rendessero necessarie.
I componenti dei Comitati si riuniscono su convocazione del proprio presidente o del
Presidente della Fondazione.
Articolo 21 - Esercizio finanziario e bilancio
L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni
anno.
Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione entro il mese di dicembre
di ogni anno e il bilancio consuntivo non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario
corrispondente.
Articolo 22 - Devoluzione dei beni della Fondazione
Verificandosi le circostanze per cui, ai sensi degli artt. 24, 25 e 26 c.c., si determini
l'estinzione, la trasformazione o lo scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio sarà devoluto
dal Consiglio di Amministrazione a ente avente scopi analoghi.
Articolo 23 - Clausola arbitrale
Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua
interpretazione, validità ed esecuzione, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento
della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano e saranno deferite, indipendentemente
dal numero delle parti, ad un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri nominati dalla Camera
Arbitrale. Il Collegio avrà sede a Milano e giudicherà secondo diritto. Il procedimento arbitrale
così instaurato avrà natura rituale e, pertanto, la determinazione degli arbitri avrà natura di
sentenza fra le parti.
Articolo 24 - Norme applicabili
Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del codice
civile e le altre disposizioni in materia.
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